Contratti a tempo determinato
Il ricorso illimitato è contrario al diritto UE
Con una
sentenza del 14 settembre 2016 (causa C-16/15 María Elena Pérez López /
Servicio Madrileño de Salud), la Corte di giustizia dell’Unione europea ha
ricordato e confermato che il rinnovo di più contratti a tempo determinato per
far fronte ad esigenze permanenti e durature dell’azienda, nonostante
l’esistenza di un deficit strutturale di posti, è contrario ad diritto dell’UE,
e precisamente all’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP, concluso il 18 marzo 1999, che
compare in allegato alla direttiva 1999/70, del 28 giugno 1999.
La causa ha
origine da un contenzioso tra la sig.ra María Elena Pérez López e l’ospedale
universitario di Madrid (Servicio Madrileño de Salud) presso il quale la
signora è stata assunta in qualità di infermiera per il periodo tra il 5
febbraio e il 31 luglio 2009. La sua nomina era giustificata dalla «realizzazione
di specifici servizi di natura temporanea, congiunturale o straordinaria».
La nomina della sig.ra Pérez López è stata rinnovata sette volte, mediante
contratti a tempo determinato redatti in modo identico. Fino a quando, nel
2013, la sig.ra Pérez López è stata informata che il suo rapporto di lavoro
sarebbe terminato.
La sig.ra
Pérez López ha proposto ricorso avverso la decisione volta a mettere fine al
suo rapporto di lavoro. A suo parere, le sue successive nomine non avevano
quale scopo quello di rispondere ad un bisogno congiunturale o straordinario
dei servizi sanitari, ma corrispondevano, in realtà, ad un’attività permanente.
Investito di tale ricorso, il Tribunale amministrativo n. 4 di Madrid (Juzgado
de lo Contencioso Administrativo n. 4 di Madrid) ha chiesto alla Corte di
giustizia se la normativa spagnola che permette il rinnovo di contratti a tempo
determinato nell’ambito dei servizi sanitari sia contraria all’accordo quadro
sul lavoro a tempo determinato, accordo in forza del quale gli Stati membri
devono introdurre misure per prevenire gli abusi che risultano dall’utilizzo di
una successione di contratti a tempo determinato e per evitare così la
precarizzazione della situazione dei lavoratori dipendenti.
Il 14
settembre 2016 la Corte ha stabilito che il diritto dell’Unione è contrario ad
una normativa nazionale che permette il rinnovo di contratti a tempo
determinato per far fronte ad esigenze provvisorie mentre, in realtà, tali
esigenze sono permanenti. La Corte ricorda, anzitutto, che l’accordo quadro
impone agli Stati membri di prevedere nella loro normativa, al fine di
prevenire l’utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato, mediante ogni
mezzo di loro scelta, almeno uno dei tre seguenti punti: 1) le ragioni
obiettive mediante le quali il rinnovo dei contratti a tempo determinato può
essere giustificato, 2) la durata massima complessiva per la quale tali
contratti possono essere successivamente conclusi, e 3) il numero di rinnovi
possibili di tali contratti.
Nel caso
della sig.ra Pérez López, le nomine successive di cui la stessa è stata oggetto
non sembrano costituire mere esigenze provvisorie del datore di lavoro. Un tale
rinnovo di contratti a tempo determinato comporta una situazione di precarietà
di cui la sig.ra Pérez López non è stata l’unica a soffrire tenuto conto del
deficit strutturale di personale di ruolo nel settore della sanità della
regione madrilena.
La Corte ha,
inoltre, pronunciato due ulteriori sentenze relative all’utilizzo dei contratti
a tempo determinato in Spagna (vale a dire, da una lato, una sentenza nelle
cause riunite C-184/15, Florentina Martínez Andrés/Servicio Vasco de Salud, e
C-197/15, Juan Carlos Castrejana López/Ayuntamiento de Vitoria, e,
dall’altro lato, una sentenza nella causa C-596/14, Ana de Diego
Porras/Ministerio de Defensa).
La Corte
precisa che le autorità nazionali devono prevedere misure adeguate
sufficientemente efficaci e dissuasive al fine di evitare e sanzionare gli
abusi constatati tanto per i contratti a tempo determinato sottoposti alle
norme di diritto del lavoro quanto per quelli sottoposti al diritto
amministrativo.