Non si può solo lamentarsi con lo stato centrale per il taglio dei trasferimenti. Ci sono possibilità alternative per rimpinguare le casse esangui dei comuni: RISPARMI sui politici (meno Sindaci, Assessori e Consiglieri) e FUSIONI tra comuni vicini.
Riportiamo il Decreto del Ministero dell'Interno
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 26 aprile 2016Modalita' e termini per l'attribuzione, a decorrere dall'anno 2016, dei contributi spettanti ai comuni istituiti a seguito di procedure di fusione. (16A03332)(GU n.102 del 3-5-2016)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 15, comma 3, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e sue successive modificazioni,
comma cosi' modificato dall'art. 12 (comma 1, decreto-legge 6 marzo
2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio
2014, n. 68), che testualmente prevede: «Al fine di favorire la
fusione dei comuni oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga,
per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi
straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai
singoli comuni che si fondono»;
Visto l'art. 20, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
comma inserito dall'art. 1, comma 18, lettera a), della legge 28
dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, che
testualmente recita: «A decorrere dall'anno 2016, il contributo
straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 e' commisurato al
40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010,
nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in
misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono
disciplinate le modalita' di riparto del contributo, prevedendo che
in caso di fabbisogno eccedente le disponibilita' sia data priorita'
alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianita' e che le
eventuali disponibilita' eccedenti rispetto al fabbisogno determinato
ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti
in base alla popolazione e al numero dei comuni originari»;
Considerato che il successivo comma 2, del richiamato art. 20 del
decreto-legge n. 95 del 2012, prevede, ad eccezione di quanto per
esse esplicitamente previsto, che alle fusioni per incorporazione si
applicano tutte le norme previste dal citato art. 15, comma 3, del
piu' volte richiamato testo unico sull'ordinamento degli enti locali;
Considerato che il comma 3, del medesimo art. 20, stabilisce che le
disposizioni previste dal richiamato comma 1 e 1-bis, comma cosi'
modificato dall'art. 1, comma 18, lettera b), legge 28 dicembre 2015,
n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, si applicano per le fusioni
di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi;
Visto l'ulteriore comma 4, del richiamato art. 20, il quale
stabilisce che con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'interno sono disciplinati le modalita' e i termini per
l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione
per incorporazione di cui ai commi 1 e 3;
Visto il decreto del Ministero dell'interno del 21 gennaio 2015 con
il quale sono state definite, a decorrere dall'anno 2014, le
modalita' ed i termini per il riparto dei contributi alle fusioni dei
comuni;
Ritenuto che a seguito della diversa disciplina intervenuta in
materia di fusioni tra enti locali, i decreti del Ministero
dell'interno risultano superati e quindi si rende necessario, a
valere dall'anno 2016, rideterminare le modalita' ed i termini per
l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alle fusioni
per incorporazione;
Ritenuta, altresi', la necessita', al fine di dare certezza dei
trasferimenti erariali spettanti annualmente ai comuni che originano
da fusione, di dover fissare un termine per le richieste del
contributo in argomento, che se prodotte durante tutto l'arco
dell'anno comporterebbero, ad ogni nuova richiesta, la
rideterminazione in riduzione delle somme riconosciute agli enti
interessati, con eventuali recuperi dei contributi gia' attribuiti;
Visto, altresi', il comma 5 dell'indicato art. 20 del decreto-legge
n. 95 del 2012, il quale stabilisce che, a decorrere dall'esercizio
2013, sono soppresse le disposizioni del regolamento approvato con
decreto del Ministro dell'interno del 1° settembre 2000, n. 318,
attinenti i criteri di riparto dei fondi erariali assegnati per il
finanziamento delle procedure di fusione tra comuni e l'esercizio
associato di funzioni comunali, incompatibili con le disposizioni di
cui ai commi 1, 3 e 4 del medesimo art. 20;
Considerato che agli enti locali appartenenti ai territori delle
Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' agli
enti locali appartenenti alle Province autonome di Trento e Bolzano,
non viene attribuito il contributo di cui al presente decreto in
quanto trattasi di territori in cui vige una speciale disciplina per
l'attribuzione dei trasferimenti agli enti locali o anche per il
finanziamento delle citate province autonome;
Acquisito il parere della Conferenza Stato-Citta' ed autonomie
locali nella seduta del 17 marzo 2016;
Decreta:
Art. 1
Finalita' del provvedimento
1. Il presente provvedimento definisce, a decorrere dall'anno 2016,
le modalita' ed i termini per il riparto e l'attribuzione dei
contributi spettanti ai comuni facenti parte delle fusioni di comuni
realizzate negli anni 2012 e successivi.
Art. 2
Modalita' di attribuzione del contributo
1. Dall'anno 2016, ai comuni di cui all'art. 1, spetta, per un
periodo di dieci anni un contributo straordinario pari al 40 per
cento dei trasferimenti erariali attribuiti ai medesimi enti per
l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, ed in
misura non superiore, per ciascuna fusione, a 2 milioni di euro.
2. La quantificazione del contributo annuale, che deriva dai fondi
erariali stanziati e dal numero degli enti che ogni anno ne hanno
diritto, sara' assicurata nel limite massimo dei richiamati fondi.
Qualora le richieste di contributo erariale determinato nelle
modalita' normative richiamate risultino superiori al fondo
stanziato, nella determinazione del trasferimento erariale viene data
priorita' alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianita',
assegnando un coefficiente di maggiorazione del 4% per le fusioni con
anzianita' di un anno, incrementato del 4% per ogni anno di
anzianita' aggiuntiva fino al 40% per le fusioni con anzianita' pari
a dieci anni. Diversamente, nel caso che le richieste di contributo
erariale risultino inferiori al fondo stanziato, le disponibilita'
eccedenti sono ripartite a favore degli stessi enti, in base alla
popolazione e al numero dei comuni originari.
Art. 3
Termini inoltro della documentazione
1. Ai fini dell'attribuzione del contributo erariale in argomento
le regioni devono inviare, entro e non oltre il mese successivo
all'adozione del loro provvedimento, copia della legge regionale
istitutiva della fusione, al Ministero dell'interno - Dipartimento
per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della
finanza locale, piazza del Viminale n. 1 - 00184 Roma, Ufficio
sportello unioni all'indirizzo, mail:
finanzalocale.prot@pec.interno.it
2. Per i provvedimenti pervenuti al Ministero dell'interno il
contributo erariale decennale e' attributo:
nel medesimo anno di presentazione della domanda, nel caso di
richieste pervenute al Ministero dell'interno nel mese di gennaio da
fusioni costituite e decorrenti nello stesso anno della presentazione
della medesima domanda;
dall'anno successivo alla presentazione della domanda, nel caso
di richieste pervenute al Ministero dell'interno successivamente al
mese di gennaio da fusioni costituite e decorrenti nello stesso anno
della presentazione della medesima domanda;
dall'anno di decorrenza della fusione, nel caso di richieste
pervenute al Ministero dell'interno in qualsiasi mese dell'anno da
fusione costituita nello stesso anno della presentazione della
medesima domanda, ma decorrenti dall'anno successivo o seguenti.
Art. 4
Ampliamento delle fusioni
1. Nel caso di ampliamento del numero degli enti facenti parte di
un comune costituito mediante fusione, la regione che ha adottato il
provvedimento di ampliamento deve inviare, entro e non oltre il mese
successivo all'adozione del provvedimento, copia della legge
regionale di ampliamento della fusione al Ministero dell'interno -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione
centrale della finanza locale, piazza del Viminale n. 1 - 00184 Roma,
Ufficio sportello unioni all'indirizzo mail:
finanzalocale.prot@pec.interno.it
2. L'ampliamento del numero degli enti facenti parte di un comune
nato per fusione comporta la rideterminazione del contributo
straordinario attribuito originariamente, a decorrere dal 1° gennaio
dell'anno successivo al provvedimento regionale di ampliamento, ferma
restando la decorrenza originaria del contributo straordinario
attribuito al comune fuso prima del provvedimento regionale di
ampliamento.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 aprile 2016
Il Ministro: Alfano
