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lunedì 30 maggio 2016

FUSIONE DI COMUNI. PREMIATI I COMUNI CHE SI SONO UNITI

PREMIATI I COMUNI CHE HANNO INIZIATO LE PRATICHE DI FUSIONE NEL 2012.
Non si può solo lamentarsi con lo stato centrale per il taglio dei trasferimenti. Ci sono possibilità alternative per rimpinguare le casse esangui dei comuni: RISPARMI sui politici (meno Sindaci, Assessori e Consiglieri) e FUSIONI tra comuni vicini.
Riportiamo il Decreto del Ministero dell'Interno

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 26 aprile 2016 
Modalita' e termini per l'attribuzione, a decorrere  dall'anno  2016,
dei contributi spettanti ai comuni istituiti a seguito  di  procedure
di fusione. (16A03332) 
(GU n.102 del 3-5-2016)
 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto  l'art.  15,  comma  3,   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento  degli  enti  locali  approvato   con   il   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e sue  successive  modificazioni,
comma cosi' modificato dall'art. 12 (comma 1, decreto-legge  6  marzo
2014, n. 16, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2  maggio
2014, n. 68), che testualmente  prevede:  «Al  fine  di  favorire  la
fusione dei comuni oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga,
per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi
straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti  ai
singoli comuni che si fondono»; 
  Visto l'art. 20, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
comma inserito dall'art. 1, comma 18,  lettera  a),  della  legge  28
dicembre  2015,  n.  208,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2016,  che
testualmente recita:  «A  decorrere  dall'anno  2016,  il  contributo
straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 e' commisurato al
40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per  l'anno  2010,
nel limite degli  stanziamenti  finanziari  previsti  e  comunque  in
misura non superiore a 2 milioni di euro  per  ciascun  beneficiario.
Con decreto di natura non regolamentare  del  Ministro  dell'interno,
sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie   locali,   sono
disciplinate le modalita' di riparto del contributo,  prevedendo  che
in caso di fabbisogno eccedente le disponibilita' sia data  priorita'
alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori  anzianita'  e  che  le
eventuali disponibilita' eccedenti rispetto al fabbisogno determinato
ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti
in base alla popolazione e al numero dei comuni originari»; 
  Considerato che il successivo comma 2, del richiamato art.  20  del
decreto-legge n. 95 del 2012, prevede, ad  eccezione  di  quanto  per
esse esplicitamente previsto, che alle fusioni per incorporazione  si
applicano tutte le norme previste dal citato art. 15,  comma  3,  del
piu' volte richiamato testo unico sull'ordinamento degli enti locali; 
  Considerato che il comma 3, del medesimo art. 20, stabilisce che le
disposizioni previste dal richiamato comma 1  e  1-bis,  comma  cosi'
modificato dall'art. 1, comma 18, lettera b), legge 28 dicembre 2015,
n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, si applicano per le  fusioni
di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi; 
  Visto l'ulteriore  comma  4,  del  richiamato  art.  20,  il  quale
stabilisce che con decreto di natura non regolamentare  del  Ministro
dell'interno  sono  disciplinati  le  modalita'  e  i   termini   per
l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla  fusione
per incorporazione di cui ai commi 1 e 3; 
  Visto il decreto del Ministero dell'interno del 21 gennaio 2015 con
il  quale  sono  state  definite,  a  decorrere  dall'anno  2014,  le
modalita' ed i termini per il riparto dei contributi alle fusioni dei
comuni; 
  Ritenuto che a seguito  della  diversa  disciplina  intervenuta  in
materia  di  fusioni  tra  enti  locali,  i  decreti  del   Ministero
dell'interno risultano superati  e  quindi  si  rende  necessario,  a
valere dall'anno 2016, rideterminare le modalita' ed  i  termini  per
l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alle  fusioni
per incorporazione; 
  Ritenuta, altresi', la necessita', al fine  di  dare  certezza  dei
trasferimenti erariali spettanti annualmente ai comuni che  originano
da fusione,  di  dover  fissare  un  termine  per  le  richieste  del
contributo  in  argomento,  che  se  prodotte  durante  tutto  l'arco
dell'anno   comporterebbero,   ad   ogni    nuova    richiesta,    la
rideterminazione in riduzione  delle  somme  riconosciute  agli  enti
interessati, con eventuali recuperi dei contributi gia' attribuiti; 
  Visto, altresi', il comma 5 dell'indicato art. 20 del decreto-legge
n. 95 del 2012, il quale stabilisce che, a  decorrere  dall'esercizio
2013, sono soppresse le disposizioni del  regolamento  approvato  con
decreto del Ministro dell'interno del  1°  settembre  2000,  n.  318,
attinenti i criteri di riparto dei fondi erariali  assegnati  per  il
finanziamento delle procedure di fusione  tra  comuni  e  l'esercizio
associato di funzioni comunali, incompatibili con le disposizioni  di
cui ai commi 1, 3 e 4 del medesimo art. 20; 
  Considerato che agli enti locali appartenenti  ai  territori  delle
Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche'  agli
enti locali appartenenti alle Province autonome di Trento e  Bolzano,
non viene attribuito il contributo di  cui  al  presente  decreto  in
quanto trattasi di territori in cui vige una speciale disciplina  per
l'attribuzione dei trasferimenti agli enti  locali  o  anche  per  il
finanziamento delle citate province autonome; 
  Acquisito il parere  della  Conferenza  Stato-Citta'  ed  autonomie
locali nella seduta del 17 marzo 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
                      Finalita' del provvedimento 
 
  1. Il presente provvedimento definisce, a decorrere dall'anno 2016,
le modalita' ed  i  termini  per  il  riparto  e  l'attribuzione  dei
contributi spettanti ai comuni facenti parte delle fusioni di  comuni
realizzate negli anni 2012 e successivi. 
                               Art. 2 
               Modalita' di attribuzione del contributo 
 
  1. Dall'anno 2016, ai comuni di cui  all'art.  1,  spetta,  per  un
periodo di dieci anni un contributo  straordinario  pari  al  40  per
cento dei trasferimenti erariali  attribuiti  ai  medesimi  enti  per
l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, ed in
misura non superiore, per ciascuna fusione, a 2 milioni di euro. 
  2. La quantificazione del contributo annuale, che deriva dai  fondi
erariali stanziati e dal numero degli enti che  ogni  anno  ne  hanno
diritto, sara' assicurata nel limite massimo  dei  richiamati  fondi.
Qualora  le  richieste  di  contributo  erariale  determinato   nelle
modalita'  normative  richiamate   risultino   superiori   al   fondo
stanziato, nella determinazione del trasferimento erariale viene data
priorita' alle fusioni o incorporazioni aventi  maggiori  anzianita',
assegnando un coefficiente di maggiorazione del 4% per le fusioni con
anzianita'  di  un  anno,  incrementato  del  4%  per  ogni  anno  di
anzianita' aggiuntiva fino al 40% per le fusioni con anzianita'  pari
a dieci anni. Diversamente, nel caso che le richieste  di  contributo
erariale risultino inferiori al fondo  stanziato,  le  disponibilita'
eccedenti sono ripartite a favore degli stessi  enti,  in  base  alla
popolazione e al numero dei comuni originari. 
                               Art. 3 
                 Termini inoltro della documentazione 
 
  1. Ai fini dell'attribuzione del contributo erariale  in  argomento
le regioni devono inviare, entro  e  non  oltre  il  mese  successivo
all'adozione del loro  provvedimento,  copia  della  legge  regionale
istitutiva della fusione, al Ministero  dell'interno  -  Dipartimento
per gli affari interni e  territoriali  -  Direzione  centrale  della
finanza locale, piazza del  Viminale  n.  1  -  00184  Roma,  Ufficio
sportello           unioni            all'indirizzo,            mail:
finanzalocale.prot@pec.interno.it 
  2. Per i  provvedimenti  pervenuti  al  Ministero  dell'interno  il
contributo erariale decennale e' attributo: 
    nel medesimo anno di presentazione della  domanda,  nel  caso  di
richieste pervenute al Ministero dell'interno nel mese di gennaio  da
fusioni costituite e decorrenti nello stesso anno della presentazione
della medesima domanda; 
    dall'anno successivo alla presentazione della domanda,  nel  caso
di richieste pervenute al Ministero dell'interno  successivamente  al
mese di gennaio da fusioni costituite e decorrenti nello stesso  anno
della presentazione della medesima domanda; 
    dall'anno di decorrenza della  fusione,  nel  caso  di  richieste
pervenute al Ministero dell'interno in qualsiasi  mese  dell'anno  da
fusione  costituita  nello  stesso  anno  della  presentazione  della
medesima domanda, ma decorrenti dall'anno successivo o seguenti. 
                               Art. 4 
                       Ampliamento delle fusioni 
 
  1. Nel caso di ampliamento del numero degli enti facenti  parte  di
un comune costituito mediante fusione, la regione che ha adottato  il
provvedimento di ampliamento deve inviare, entro e non oltre il  mese
successivo  all'adozione  del  provvedimento,   copia   della   legge
regionale di ampliamento della fusione al  Ministero  dell'interno  -
Dipartimento per  gli  affari  interni  e  territoriali  -  Direzione
centrale della finanza locale, piazza del Viminale n. 1 - 00184 Roma,
Ufficio       sportello       unioni       all'indirizzo        mail:
finanzalocale.prot@pec.interno.it 
  2. L'ampliamento del numero degli enti facenti parte di  un  comune
nato  per  fusione  comporta  la  rideterminazione   del   contributo
straordinario attribuito originariamente, a decorrere dal 1°  gennaio
dell'anno successivo al provvedimento regionale di ampliamento, ferma
restando  la  decorrenza  originaria  del  contributo   straordinario
attribuito al  comune  fuso  prima  del  provvedimento  regionale  di
ampliamento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 26 aprile 2016 
 
                                                  Il Ministro: Alfano